PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Definizione della professione di sommelier).

      1. La professione di sommelier comprende le attività volte all'esame e alla certificazione qualitativa nonché la conoscenza e l'impiego delle tecniche di somministrazione dei prodotti e dei distillati viti-vinicoli in fase di distribuzione e di consumo finale. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito.
      2. Ai sommelier non agronomi è vietata ogni attività di competenza esclusiva della professione di agronomo.
      3. Ai sommelier non enologi è vietata ogni attività di competenza esclusiva della professione di enologo.

Art. 2.
(Istituzione degli albi provinciali).

      1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 5 sono istituiti, presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli albi provinciali dei sommelier.
      2. Gli iscritti agli albi provinciali sono soggetti alla disciplina stabilita dal decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 5.

Art. 3.
(Requisiti per l'esercizio della professione di sommelier).

      1. Per esercitare la professione di sommelier è necessario avere conseguito l'abilitazione alla professione mediante il superamento del relativo esame, ed essere

 

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iscritto all'apposito albo della provincia di residenza.
      2. Le modalità di svolgimento dell'esame di abilitazione di cui al comma 1, i contenuti dello stesso e i requisiti per l'ammissione di coloro che sono già in possesso di formazione didattica o professionale, che risulti compatibile o conforme, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, sono stabiliti e disciplinati con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'istruzione.

Art. 4.
(Requisiti formativi per l'esercizio della professione di sommelier).

      1. L'ammissione all'esame di abilitazione per l'esercizio della professione di sommelier di cui all'articolo 3 è subordinata ad una specifica formazione didattico-professionale conseguita, in alternativa, con diploma di laurea, diploma di istituto professionale per i servizi alberghieri e della ristorazione, statale o legalmente riconosciuto, oppure mediante corsi di specializzazione almeno biennali che prevedano adeguata formazione e addestramento attivati presso scuole di specializzazione universitaria ovvero presso istituti, associazioni o aziende, e comunque secondo programmi e in base a criteri di valutazione degli aspetti didattici e professionali specificatamente indicati nel decreto di cui all'articolo 3, comma 2.

Art. 5.
(Delega al Governo per la disciplina della professione di sommelier).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la disciplina della professione di sommelier,

 

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nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) precisare gli ambiti di esercizio dell'attività professionale;

          b) individuare, ai sensi della normativa vigente, i titoli e i requisiti che consentono l'iscrizione agli albi provinciali di cui all'articolo 2;

          c) definire, ai fini dello svolgimento della professione, le attività il cui esercizio è riservato agli iscritti agli albi provinciali;

          d) prevedere le norme per la tenuta degli albi provinciali da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e i princìpi cui si devono attenere gli statuti e i regolamenti delle associazioni che organizzano corsi formativi per la professione di sommelier;

          e) prevedere che le spese relative al funzionamento degli albi provinciali per le prestazioni a favore degli iscritti sono poste a loro totale carico, mediante la fissazione di quote d'iscrizione idonee ad assicurare l'integrale copertura delle medesime spese;

          f) prevedere il coordinamento, per gli iscritti agli albi provinciali, delle norme relative agli obblighi di iscrizione alle gestioni previdenziali, stabiliti dalle disposizioni vigenti;

          g) prevedere le sanzioni, l'autorità competente alla loro irrogazione e le relative modalità di applicazione per l'esercizio abusivo della professione di sommelier e per la violazione della disciplina professionale;

          h) stabilire le norme transitorie necessarie fino al completamento e alla definitiva entrata in vigore della disciplina prevista dalla presente legge e dal decreto legislativo di cui al presente comma.

      2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i

 

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rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro quaranta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il decreto legislativo è emanato anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine previsto per i pareri dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza del termine di cui al comma 1, quest'ultimo si intende automaticamente prorogato di novanta giorni.

Art. 6.
(Disposizione finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dalla istituzione e dalla tenuta degli albi provinciali di cui all'articolo 2 si provvede mediante le entrate derivanti dai diritti annuali di iscrizione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera e).